Anche dopo il 1° luglio, agli appalti PNRR si applicano le disposizioni speciali e le deroghe previste dal d.l. n. 77/2021, senza tener conto del nuovo Codice Appalti
La tanto attesa circolare esplicativa del MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al regime giuridico applicabile agli appalti finanziati dal PNRR, tra decreti legge, riferimenti operativi al codice previgente e la nuova disciplina del d.lgs. n. 36/2023, finalmente è stata pubblicata. La nota MIT contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi, alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021.
Cosa prevede la Circolare MIT
Il Ministero indica importanti chiarimenti interpretativi per i contratti pubblici finanziati con risorse PNRR rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi alla luce del richiamo alle norme del d.l. 77/2021.Da una parte, infatti, l’art. 225 comma 8, mantiene l’applicazione del d.l. n. 77/2021 in relazione, tra gli altri, ai contratti pubblici finanziati con risorse PNRR, anche dopo l’acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36/2023 (dal 1° luglio 2023). Dall’altra, l’art. 226 dispone proprio dal 1° luglio 2023 l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016.L’analisi interpretativa del Ministero si è soffermata sulla possibile discrasia tra le norme è evidente: dal 1 luglio 2023 viene abrogato il d.lgs. n. 50/2016 che, però, viene richiamato dalle norme del d.l. n. 77/2021, che mantengono la loro efficacia.In altre parole, la questione risiede nel fatto che il d.l. n. 77/2021 opera un richiamo in deroga al d.lgs. n. 50/2016 ed alle norme ivi contenute mediante l’introduzione di una serie di semplificazioni: se, però, la prima disposizione normativa rimane espressamente applicabile, la seconda risulta abrogata. In questo contesto è intervenuta la circolare esplicativa.La risposta del Ministero al riguardo è stata chiara: anche in vigenza del nuovo codice mantengono efficacia le disposizioni del d.l. n. 77/2021 derogatorie del d.lgs. n. 50/2016. Così, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, dunque, agli appalti PNRR si applicano le disposizioni speciali e le deroghe previste dal d.l. n. 77/2021, senza tenere conto del nuovo codice: la ragione è quella della certezza del diritto e della complessiva armonizzazione normativa.
Il regime giuridico applicabile per i Comuni non capoluogo
Il secondo ambito di intervento della circolare esplicativa è quello delle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia (art. 52, comma 1, lett. a, num. 1.2, d.l. n. 77/2021).Anche tale disposizione conteneva richiami al d.lgs. n.50/2016 nella misura in cui impone agli enti locali di procedere all’acquisizione di beni e servizi anche mediante le stazioni appaltanti qualificate (ai sensi della precedente disciplina: art. 37, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).
Le opere PNRR, tuttavia, prevedono un sistema di aggregazione ad hoc in relazione anche agli obblighi di qualificazioni.In merito a ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, la circolare esplicativa chiarisce la possibilità per i Comuni non capoluogo di continuare ad applicare il precedente regime speciale applicato sino ad ora, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie (unioni di comuni e convenzioni, ad esempio). Tale deroga, tuttavia, vale solo fino al 31 dicembre 2023. L’invito del Ministero è quello, comunque, di “attivarsi tempestivamente” per dare attuazione ai requisiti di qualificazione previsti dal nuovo codice.