COSA RISPONDERE SE IL BANDO RICHIEDE UNA RELAZIONE SULLE PARI OPPORTUNITA’ – MINI GUIDA ALLE NUOVE REGOLE

18 Ottobre 2024by Staff Presidia

E’ stato chiesto al nostro Esperto:

Buongiorno Avv. Russo, per la partecipazione ad un APPALTO PUBBLICO il disciplinare prescrive una relazione sulle modalità che l’Azienda intende adottare per garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone svantaggiate o con disabilità (art. 102 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36.23). Potrebbe fornirci qualche spunto?

Risposta: AVV. MARCELLO RUSSO

Gentile Operatore Economico,

           ho preso in carico la richiesta di chiarimenti riguardante l’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 102 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023.

Il tema delle pari opportunità dev’essere affrontato partendo dall’analisi dell’art. 57 del C.C.P.  secondo cui “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.”, specificando al successivo art. 61 comma 4 che ” In sede di prima applicazione del codice, l’Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354“.

L’allegato II.3 del Codice stabilisce che “1.Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile“.

Ebbene, i primi 3 articoli dell’Allegato soprarichiamato fanno riferimento alla cd. “RELAZIONE DI GENERE” ovvero alla relazione che fotografa la “popolazione” aziendale misurando il numero e le caratteristiche – beninteso di genere (UOMO, DONNA) N.d.r. – dei dipendenti della società.

Tale Relazione è:

– obbligatoria (cfr. art. 46 comma 1 del D.Lgs. n, 198/2006) per gli operatori con un numero di dipendenti +50;

– volontaria (cfr. art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n, 198/2006) per gli operatori con un numero di dipendenti fino a 50;

e dev’essere redatta nelle modalità di cui ai commi 3 e seguenti.

Inoltre, l’art. 3 della Legge n. 68/1998 1precisa che “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

  1. a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  2. b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  3. c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti“.

Oltretutto, v’è da precisare che l’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 sancisce che “le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare , in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile“.

Dal quadro normativo emerge che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici abbia inteso ampliare la portata della cd. “clausola sociale” intendendo promuovere non solo l’occupazione dei disabili ma, al contempo, anche quella dei soggetti “svantaggiati” (individuati all’art. 61 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023) ma anche giovanile e femminile (cosi come indicati all’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021)

Pertanto, prendendo come punto di riferimento il numero dei dipendenti della società, bisognerà verificare quali sono gli obblighi a cui la società è tenuta.

CONCLUSIONI

 A MIO AVVISO, l’onere deve considerarsi assolto con l’impegno di assunzione (solo in caso di aggiudicazione) dei soggetti svantaggiati, giovani (con età inferiore a trentasei anni), e di lavoratrici di genere femminile.

M.R.

 

Punti Essenziali

  • Analisi normativa di riferimento: L’art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici (C.C.P.) richiede che i bandi di gara contengano clausole sociali volte a garantire pari opportunità, inclusione lavorativa per disabili o persone svantaggiate, e stabilità occupazionale.
  • Operatori economici obbligati: Gli operatori economici con più di 50 dipendenti devono redigere una “relazione di genere” sulla situazione del personale, trasmettendola alle rappresentanze sindacali e al consigliere regionale di parità.
  • Operatori economici con meno dipendenti: Quelli con un numero pari o superiore a 15 dipendenti, ma inferiore a 50, devono consegnare una relazione sulla situazione del personale entro sei mesi dalla conclusione del contratto.
  • Obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati: Questi sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (legge n. 68/1999) in proporzione al numero di dipendenti.
  • Clausole di promozione dell’occupazione: I bandi di gara devono contenere requisiti premiali per promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione di disabili, la parità di genere e l’occupazione giovanile (persone con meno di 36 anni).
  • Requisiti minimi di assunzione: Almeno il 30% delle nuove assunzioni legate all’esecuzione del contratto deve riguardare giovani, donne e persone svantaggiate.
  • Conclusione pratica: L’onere dell’impresa può essere assolto con l’impegno a inserire soggetti svantaggiati, giovani sotto i 36 anni e donne nel caso di aggiudicazione dell’appalto.