E’ stato chiesto al nostro Esperto:
Egr. Avvocato, siamo risultati aggiudicatari di un appalto, ma per motivi aziendali sopravvenuti, vorremmmo rinunciare alla stipula del contratto. Quali potrebbero essere le conseguenze: c’è ad es. la segnalazione all’ANAC? oppure è previsto il risarcimento del danno? In quest’ultimo caso, visto che non era prevista la stipula della polizza Fideiussoria che cosa potrebbe accadere?
Risposta: AVV. MARCELLO RUSSO
Gentile Operatore Economico,
ho preso in carica la richiesta di chiarimenti afferente alle conseguenze della mancata stipula del contratto di appalto.
Dall’analisi del quadro normativo vigente, (cfr. all’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023), emerge una duplice distinzione dei casi – e, beninteso, delle conseguenze N.d.r. -legate alla mancata stipula del contratto, dove:
– al comma 5 dell’art. 17 del C.C.P. secondo cui “se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali” sono individuati i casi in cui non si addiviene alla stipula per colpa delle P.A.;
– ed al successivo comma 6 dell’art. 17 del C.C.P. secondo cui “la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione” i casi in cui la mancata stipula è da addebitare all’aggiudicatario.
Per quanto d’interesse, deve evidenziarsi che la mancata sottoscrizione del contratto cagionata dalla condotta dell’appaltatore può comportare non solo la revoca dell’aggiudicazione ma anche l’applicazione delle conseguenze cd. accessorie derivanti dalla revoca stessa come:
– la segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 222 comma 10 del C.C.P.;
– l‘escussione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 106 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
– e la possibile domanda di risarcimento del danno da parte della S.A.
Nel caso di specie, la circostanza che la lex specialis non abbia previsto la costituzione di una cauzione provvisoria, non esenta l’aggiudicatario dalle restanti gravi conseguenze.
Sul punto, la Delibera ANAC n. 587 del 7 dicembre 2022 ha ben chiarito che la revoca dell’aggiudicazione, con conseguente impossibilità di stipulare il contratto, costituisce, in quanto notizia potenzialmente incidente sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico, rientra tra quelle soggette all’obbligo di segnalazione.
CONCLUSIONE
Pertanto, tenuto conto delle gravi conseguenze legate alla revoca dell’aggiudicazione, è opportuno ponderare con estrema attenzione e cautela la scelta di rinunciare alla commessa.
M.R.