SI PUO’ SUBAPPALTARE UNA PARTE DEL LAVORO A CHI E’ PRIVO DI S.O.A.?

1 Marzo 2024by Staff Presidia

E’ stato chiesto al nostro Esperto:

Buongiorno avvocato,

per la commessa relativa al’esecuzione di lavori che ci siamo aggiudicati (di cui le allego lettera di invito e CSA), vorremmo affidare in sub-appalto le opere in cemento armato, come dichiarato nel DGUE. L’impresa a cui vorremmo affidare i lavori in subappalto è priva di attestato SOA, né può vantare lavori pregressi, in quanto è stata cosituita di recente dal titolare di un’altra ditta.
Possiamo procedere con il Sub-Appalto o non c’è possibilità?

 

Risposta: AVV. MARCELLO RUSSO

Gentile Operatore Economico,

ho preso in carica la richiesta di chiarimento afferente alla possibilità di subappaltare parte delle lavorazioni in muratura ad una impresa priva di attestazione SOA e/o di esperienza pregressa (data la recente costituzione della società).

Sul punto, v’è da precisare che la procedura indetta dalla CUC dell’Unione dei Comuni xxxxxxxxx CIG: xxxxxxxx ha un importo a base di gara superiore a 150.000,00 euro.

Ebbene, l’art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) (omissis); b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80″.

Dal chiaro tenore normativo appare evidente che anche il subappaltatore, al pari dello stesso aggiudicatario, dev’essere qualificato per eseguire le lavorazioni.

Pertanto, nel caso di specie, sembrerebbe non ipotizzabile la possibilità di poter domandare alla S.A. l’autorizzazione ad un subappalto con una società priva di attestazione SOA.

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui, frustrando il carattere della norma, intendessimo quantificare i lavori da subappaltare in un importo inferiore alla soglia di obbligatorietà della qualificazione SOA (ovvero pari e/o inferiore a 150.000,00 euro), dal momento, come nel caso dell’aggiudicatario, il subappaltatore dovrebbe dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo disciplinati all’art. 90 del DPR 207/2010, ovvero:

  1. a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
  2. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  3. c) adeguata attrezzatura tecnica.

CONCLUSIONI

Dal momento che la ditta è stata costituita da poco, appare difficile che questa possa dimostrare di soddisfare i requisiti sopra indicati.

 

M.R.