DGUE: VA SEMPRE INDICATO IL PIANO DI DILAZIONAMENTO?

7 Febbraio 2024by Staff Presidia

E’ stato chiesto al nostro Esperto:

Buongiorno Avv. Russo
In riferimento al DGUE, la parte B motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali:
Se l’operatore economico ha in essere piani di dilazione con l’Agenzia delle Entrate ed ha anche il piano della rottamazione quater, può soddisfare tali requisito?

Cosa va dichiarato alla domanda? SI oppure NO
Come va compilato il DGUE se vi sono di piani di dilazione presso agenzia delle entrate, agenzia delle entrate e riscossione (ex equitalia) e se vi sono delle cartelle esattoriali notificate ma per le quali ancora non sono scaduti i termini per la presentazione dell’istanza di dilazione?

 

Risposta: AVV. MARCELLO RUSSO

Gentile Operatore Economico,
ho preso in carica la richiesta di chiarimenti afferente alla esatta compilazione della parte B del DGUE.

L’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023individua le cause di esclusione “automatica” dalla procedura di gara precisando al comma 6 che
È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta“.
Al contempo l’art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 indica i casi di esclusione “non automatica” dalla procedura di gara stabilendo al comma 2 che
La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione“.
Infine l’allegato II.10 del Codice dei Contratti Pubblici chiarisce all’art. 1 che
Ai sensi e per gli effetti dell’articoli 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale“, all’art. 3 che “Ai sensi e per gli effetti dell’art 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale” ed all’art. 4 che “1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all’articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa“.

 

Dall’analisi della normativa di settore appare evidente una prima distinzione di casi ove la S.A. esclude automaticamente dalla gara un operatore economico trovatosi nelle condizioni previste all’art. 94 comma 5 del C.C.P., ovvero:
1. violazioni gravi (computate dall’art. 48bis del DPR n. 602/1973 in almeno 5.000,00 euro);
2. definitivamente accertate (ovvero quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione e/o ostative al rilascio del DURC positivo).

 

Tuttavia tale esclusione non si applica nei casi in cui:
1. l’importo complessivo delle violazioni sia inferiore a 5.000,00 euro;
2. non sono scaduti i termini per proporre impugnazione;
3. il debitore ha concordato con l’Autorità un piano di rateizzo;
4. il debito risulta estinto.

 

Una diversa ipotesi è contemplata dall’art. 96 comma 2 del C.C.P. che, diversamente dalla prima ipotesi, prevede un’esclusione non automatica e dunque “discrezionale” ovvero applicata solo nel caso in cui la S.A., effettuate le valutazioni del caso, reputi il concorrente inaffidabile.
Perché vi sia il giudizio prognostico della S.A. devono avverarsi le seguenti condizioni:

 

1.  gravi violazioni (quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro) cfr. art. 3 dell’allegato II.10;
2. “NON” definitivamente accertate (ovvero quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa).

 

Pertanto, l’operatore non sarà soggetto al giudizio della S.A. nel caso in cui:
1. l’importo complessivo (escluso di sanzioni ed interessi) sia inferiore al 10% del valore dell’appalto ed in ogni caso inferiore a 35.000,00 euro;
2. siano ancora in corso i termini per provvedere al pagamento e/o la sanzione è stata impugnata e/o la stessa non risulti definitivamente impugnata;
3. il debitore ha concordato con l’Autorità un piano di rateizzo;
4. il dedito risulta estinto.

 

CONCLUSIONI

 

Donde nel caso di specie, è fuor di dubbio che l’operatore economico debba in ogni caso dichiarare nel DGUE – beninteso a seconda delle condizioni ivi rappresentate ovverosia se rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 94 comma e/o 95 comma 2 del C.C.P. N.d.r. – la propria posizione debitoria.
Quest’ultima verrà valutata dall’amministrazione solo al ricorrere delle condizioni esposte supra.
M.R.