E’ stato chiesto al nostro Esperto:
avremmo bisogno di un chiarimento riguardo le disposizioni del nuovo codice appalti in merito alla possibilità di riduzione delle garanzie (provvisoria e definitiva).Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, una stazione appaltante ci ha comunicato che all’importo della garanzia definitiva, essendo già stata calcolata nella misura del 5% del valore contrattuale, non possono più essere applicate le riduzioni previste (per piccole imprese, Iso, ecc…), vengono applicate solo per gli affidamenti sopra soglia.
Ci confermate che per gli appalti sotto soglia d’ora in poi non è più possibile applicare le riduzioni alla garanzia definitiva?
Vale la stessa cosa per le garanzie provvisorie?
Risposta: AVV. MARCELLO RUSSO
Gentile Operatore Economico, ho preso in carica la richiesta di chiarimenti afferente alla possibilità di beneficiare della riduzione del costo per le garanzie provvisorie e definitive.
Dall’analisi della normativa vigente (D.Lgs. n. 36/2023) emerge che:
– l’art. 106 comma 8 del C.C.P. rubricato “garanzie per la partecipazione alla procedura” stabilisce che “l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente“;
– l’art. 117 rubricato “garanzie definitive” chiarisce all’ultimo capoverso del comma 3 che “La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria“;
– l’art. 53 (riferito alle procedure sottosoglia) sancisce al comma 4 che ” in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale“.
CONCLUSIONI
Ebbene, dal quadro normativo esposto non pare emergere alcun divieto all’applicazione della riduzione delle garanzie (siano esse definitive e/o provvisorie) dal momento che l’unico elemento su cui pare soffermarsi il Legislatore è il calcolo complessivo del valore delle garanzie e la loro obbligatorietà (o meno) nel sopra e sotto soglia.Dal momento che l’art. 117 comma 3 del CCP stabilisce l’applicazione delle riduzioni anche per le polizze definitive non v’è motivo di indugiare sulla loro applicazione anche nel sottosoglia.