IL MIT AMMETTE LA POSSIBILITA’DI UTILIZZO DI GARE ORDINARIE ANCHE NEL SOTTOSOGLIA

24 Novembre 2023by Staff Presidia

Ricordati i principi europei, ma restano i dubbi sulla possibilità di utilizzare le gare al posto di affidamenti diretti e negoziate senza bando

Ok anche alle procedure ordinarie (aperte o ristrette) negli appalti sottosoglia. È l’indicazione che arriva dal ministero delle Infrastrutture con una circolare firmata il 20 novembre. L’intervento si è reso probabilmente necessario alla luce dei dubbi circolanti all’interno degli uffici gara delle stazioni appaltanti sulla possibilità di utilizzare le procedure ordinarie per affidare i contratti al di sotto delle soglie dove il codice sembra imporre soltanto l’utilizzo di affidamenti diretti (150mila euro per i lavori, 140mila per i servizi e forniture) e procedure negoziate senza bando con l’invito di 5 operatori (da 150mila euro fino a un milione per i lavori, da 140mila euro fino alle soglie Ue per servizi e forniture).

Va detto che se la domanda è chiara la risposta contenuta nella circolare del Mit non è altrettanto diretta. L’articolo 50 del nuovo codice che regola le procedure per i piccoli appalti non sembra dare alternative all’utilizzo di affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando. I verbi utilizzati dalle norme (riportate anche nella circolare) sono declinati all’indicativo, senza locuzioni che possano lasciare spazio ad altre facoltà per le stazioni appaltanti. E lo stesso ministero, nella circolare, ricorda che questo tipo di procedure sono state pensate, in continuità con i decreti varati durante l’emergenza Covid, per accelerare le procedure di aggiudicazione, in linea con il nuovo principio di risultato.

Subito dopo la circolare ricorda però che «al contempo viene fatta salva di ricorrere alle procedure ordinarie». Vero, ma si tratta di una possibilità che l’articolo 50 del nuovo codice, nel sottosoglia, riserva solo alle gare dal milione in su. E non è chiaro se la circolare si riferisca solo a questo passaggio o anche ad altro. Rispetto a questo punto il documento non si spinge oltre e non aiuta a fare chiarezza. A una prima lettura non viene infatti spiegato se l’utilizzo delle gare venga ammesso anche dove in realtà le norme indicano solo la strada degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza bando. Al contrario, pare che il passaggio che ricorda come il codice ammetta le gare sottosoglia debba semplicemente essere riferito alla norma che lascia spazio all’utilizzo delle procedure ordinarie per i lavori oltre il milione. Possibilità che, va ricordato, le prime bozze del Dlgs 36/2023, circolate prima del via libera definitivo, in realtà negavano. Imponendo solo la strada delle procedure negoziate senza bando per i lavori fino alla soglia Ue.

Il testo diramato dal MIT ribadisce che «le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate e applicate nel solco dei principi e delle regole di settore della normativa europea, che in particolare richiama gli Stati memebri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/Ue». Ma, una circolare (peraltro non proprio chiarissima nelle risposte) non può cambiare una legge. E i dubbi sulla possibilità di utilizzare le gare (procedure aperte e/o ristrette) al posto di prcoedure negoziare senza bando e affidamenti diretti, sotto le soglie riservate dal codice, restano.

FONTE: IL SOLE24ORE