Domanda: cliente Presidia
Gentile Operatore Economico,
ho preso in carica la richiesta di chiarimento afferente all’obbligatorietà della clausola sociale disciplinata a pag. 34 della lex specialis della procedura avente ad oggetto “il servizio di manutenzione programmata e su chiamata sulle reti fognarie primarie, secondarie (acque bianche, nere, grasse) e relativi impianti da eseguirsi con mezzo combinato spurgo jet presso *** di ***. CIG **********“.
Nel dettaglio, il punto 23 del disciplinare specifica che “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’Allegato l) “Elenco del personale“.
L’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto“.
Epperò, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, detta clausola deve essere formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente anche la valutazione relativa all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in tali termini essa è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, in base alla quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali dell’appalto precedente deve essere contemperato con la libertà d’impresa.
Infatti, come chiarito dalla decisione del T.A.R. Genova, sez. I, 7.6.2022, n. 439 la clausola sociale dev’essere interpretata: “conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, sicché l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’imprenditore subentrante. Ne discende che tale clausola non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un contratto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente società affidataria; con l’ulteriore conseguenza che i lavoratori, che non trovino spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali“.
Pertanto, non v’è nessun obbligo di assunzione del personale uscente se quest’onere viene ad intaccare la liberà d’impresa e/o non v’è spazio nell’organigramma aziendale.
Certo di aver dissipato i dubbi in merito al quesito, resto disponibile per ulteriori ed eventuali chiarimenti.